A chi è rivolto
Cittadino
Come fare
La cancellazione per irreperibilità accertata avviene:
- quando una persona non viene censita durante le operazioni del censimento generale della popolazione;
- quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile all'indirizzo dove risulta residente;
Per cittadini stranieri la cancellazione può avvenire per irreperibilità accertata, ma anche per effetto per il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni.
Si ricorda che i cittadini extracomunitari già iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno e comunque non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Il rinnovo della dimora abituale consiste nel portare in ufficio il proprio permesso di soggiorno rinnovato, appena è disponibile.
L'ufficio ne deve acquisire copia.
La cancellazione per irreperibilità comporta: la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani); l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.
Cosa serve
documento di riconoscimento, effettuare apposita domanda
Cosa si ottiene
cancellazione anagrafica
Tempi e scadenze
Tempi:
L’avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene: - d’ufficio sulla base di informazioni acquisite direttamente dall’ufficio Anagrafe. - su istanza di parte sulla base di segnalazioni che possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonché da cittadini privati su dichiarazione scritta e circostanziata.
L’avvio del procedimento viene comunicato agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Dopo circa 12 mesi di accertamenti, qualora gli interessati non abbiamo regolarizzato la propria posizione, verrà adottato il provvedimento finale di cancellazione anagrafica, notificato ai sensi dell’art.143 cpc.
L’avvio della procedura per omessa dichiarazione di dimora abituale avviene: -d’ufficio trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in seguito al mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
L’avvio del procedimento viene comunicato agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il provvedimento finale di cancellazione viene adottato dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo presentazione del nuovo permesso di soggiorno o documenti che dimostrino un ricorso avverso il mancato rinnovo del documento di soggiorno.
Scadenze:
La cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell'arco di almeno dodici mesi.
Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni. La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati nonché opportune verifiche previste dalla legge.
Qualora si confermi quanto previsto dall’art. 11 comma c) DPR 223/1989 ( “trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso e previo avviso all'interessato a provvedere entro 30 giorni”) si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni alla Questura.
Quanto costa
Il servizio è gratuito.
Procedure collegate all'esito
via e-mail telefonicamente allo sportello
Accedi al servizio
Dove rivolgersi
Ulteriori informazioni
Normativa: Legge n. 1228/1954
D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012 e successive modificazioni.
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Ultimo aggiornamento: 29-01-2024, 14:23