Chi intende sposarsi deve possedere alcuni requisiti previsti nel Codice Civile, come modificato dalla Legge n. 151/1975) dagli artt. 84 a 89.

In generale le condizioni sono:

1) Aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi o avere 16 anni e l'autorizzazione del Tribunale dei Minori.

2) La sanità mentale.

3) La libertà di stato, cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili. 
4) L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità , affiliazione o adozione tra gli sposi.

Il matrimonio è vietato tra, chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso. 
La donna divorziata con precedente separazione, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 55/2015, può contrarre nuove nozze, senza dover rispettare il termine di 300 giorni. Il divieto permane quando il divorzio della donna non sia stato preceduto da una procedura di separzione.

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