A chi è rivolto
Cittadino
Descrizione
Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall art 4 della legge 219 del 22 dicembre 2017’, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche
- singoli trattamenti sanitari.
Possono fare le dat tutte le persone che siano:
- maggiorenni
- capaci di intendere e di volere.
Come fare le dat
È importante prima di scrivere una dat acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili.
Per la stesura delle dat ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.
La redazione delle dat può avvenire in diverse forme:
- dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale
- presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Fiorano Modenese se residenti, oppure comunque presso il proprio Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro
- presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle dat (con scrittura privata)
- presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).
Le dat sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le dat possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Nelle stesse forme le dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle dat con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni".
Dove sono inserite e consultabili le dat
Tutte le dat consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Bnaca dati nazionale delle dat, istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati dat, regolamentata dal dm 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.
Per le dat raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della dat alla Banca dati nazionale delle dat (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie dat nella Banca dati nazionale.
Le dat raccolte prima del 1 febbraio 2020 verranno trasmesse, ai sensi dell’art. 11 del dm 10 dicembre 2019, da notai, Comuni e consolati alla Banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020 comprensive della copia della dat.
Come indicato nell’Informativa della Banca dati dat è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della dat trasmessa. Possono accedere ai servizi di consultazione delle dat registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione spid o cns, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.
Nomina del fiduciario e ruolo del medico
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle dat, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
- le dat appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le dat non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le dat mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Come fare
Dat (disposizioni anticipate di trattamento) - (testamento biologico) Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge 22 dicembre 2017, n.219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
La legge stabilisce che la persona interessata chiamata “disponente” possa esprimere le proprie “Disposizioni Anticipate di Trattamento – dat” .
Dove?
Il servizio viene svolto presso i Servizi Demografici - Ufficio di Stato Civile, su appuntamento.
Come avviare la procedura?
Per le informazioni, la prenotazione dell’appuntamento e per la consegna delle dat occorre contattare l’ufficio di stato civile: - Telefonicamente al n. 0536.833223, dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30 - tramite email scrivendo ad anagrafe@fiorano.it
Come consegnare una dat?
Il disponente deve consegnare personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune le disposizioni anticipate di trattamento dat redatte in forma scritta, datate e sottoscritte con firma autografa. Al momento della consegna, con l’assistenza di un operatore verrà compilata e sottoscritta la “richiesta di deposito”. Nel caso in cui le dat contengano la nomina di un fiduciario, quest’ultimo dovrà formalmente accettare la nomina: potrà sottoscrivere direttamente la dat del disponente o tramite il modello dell’ “accettazione della nomina di fiduciario”. La firma del fiduciario potrà essere autenticata allegando la fotocopia di un documento d’identità. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata, per costituirne parte integrante, assieme alle dat : in assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciario non produce effetti. Al disponente verrà rilasciata ricevuta di avvenuta consegna e deposito delle dat.
Documenti da presentare
Da parte del disponente : Atto/scrittura contenente le dat e relativa fotocopia per eventuale fiduciario - documento d’identità in corso di validità e di una fotocopia dello stesso; tessera sanitaria in corso di validità e di una fotocopia dello stessa atto di nomina dell’eventuale fiduciario.
Da parte del fiduciario : documento d’identità in corso di validità - tessera sanitaria in corso di validità e di una fotocopia dello stessa
atto di accettazione della nomina a fiduciario.
Altre indicazioni utili sulle dat: Le dat sono registrate e conservate dall’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza. Su consenso esplicito del disponente si potrà inviare la propria dat alla banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Salute e della relativa ricezione il disponente potrà richiedere notifica tramite posta elettronica. Le dat possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento. L’interessato potrà esprimere le dat nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia o facendo riferimento alle Associazioni. Se le dat non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno. All’elenco delle dat potranno avere accesso:
il disponente, il fiduciario e la struttura sanitaria presso la quale il disponente dovesse trovarsi ricoverato. L’accesso da parte di terzo è consentito solo previo il consenso scritto del disponente.
Cosa serve
documento di riconoscimento e dat (disposizione anticipata di trattamento)
Cosa si ottiene
deposito della dat ( disposizione anticipata di trattamento ) in Comune e con il consenso dell'interessato invio alla banca dati delle dat istituita dal Ministero della Salute.
Tempi e scadenze
Nessuna scadenza. Il deposito avviene su appuntamento. Per le informazioni, la prenotazione dell’appuntamento e per la consegna delle dat, occorre contattare l’ufficio di stato civile: - Telefonicamente al n. 0536.833223, dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30 - tramite email scrivendo ad anagrafe@fiorano.it
Quanto costa
Il servizio di deposito è gratuito.
Procedure collegate all'esito
Sul sito web via e-mail telefonicamente allo sportello
Accedi al servizio
Dove rivolgersi
Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento
Legge 22 dicembre 2017, n.219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Circolare n. 1/2018 del 8 febbraio 2018 prot. n.15100.area3 a cura del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - del Ministero dell’Interno, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative sulla applicazione della legge n. 219/2017. D. Ministero Salute n. 168 del 1/12/2019 : regolamento concernente l’istituzione della banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT Circolare n.2/2020: indicazioni tecnico-operative sulla trasmissione delle DAT alla banca dati nazionale.
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Ultimo aggiornamento: 29-01-2024, 14:28