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A chi è rivolto

Ai famigliari delle persone defunte che devono essere sepolte e/o cremate

Descrizione

La cremazione è il procedimento di riduzione in cenere della salma, che viene effettuato in uno speciale impianto.
E' la pratica funebre più economica e più consigliabile dal punto di vista igienico-sanitario, consentita anche dalla Chiesa Cattolica.

L' autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.


Per la sua irreversibilità, la cremazione è sottoposta ad un procedimento autorizzatorio molto più complesso rispetto a quello previsto per la sepoltura.

Mentre per quest'ultima è sufficiente l'accertamento della morte, mediante acquisizione del certificato necroscopico, e attendere il decorso temporale di 24 ore, per la cremazione è invece necessario verificare che:

  • la volontà di scelta della cremazione da parte del deceduto o dei soggetti legittimati;
  • l'esclusione della morte sospetta dovuta a reato.

A prescindere dalla manifestazione di volontà in qualunque modo espressa, la richiesta di cremazione deve essere corredata da:

  • certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  • nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa, violenta o sospetta, dal quale deve espressamente risultare che il cadavere può essere cremato;

Nel caso di cittadini stranieri l'autorizzazione alla cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolamentano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto. Deve pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto, dalla quale risulti che la legge di quello Stato prevede la possiiblità di cremare i propri cittadini.

E' anche possiible procedere alla cremazione di cadaveri che precedentemente siano stati inumati o tumulati, alle medesime condizioni sopra descritte.

Chi può decidere la cremazione

Se per accedere all'inumazione o alla tumulazione non è previsto alcun particolare procedimento, nel caso della cremazione è necessario che l’ufficiale di stato civile, che ha il compito di rilasciare la relativa autorizzazione, acquisisca la volontà del defunto o dei familiari.

E' previsto che la volontà del defunto sia espressa attraverso il testamento, oppure attraverso l’iscrizione ad una società di cremazione (SOCREM). Se non c’è né l’uno né l’altra, si passa a considerare la volontà dei familiari.

Il testamento

Questo può essere pubblico (quello redatto dal notaio in presenza di due testimoni), segreto (scritto dal testatore o da altri e, una volta sottoscritto dal testatore, deve essere consegnato al notaio), oppure olografo (scritto dall’interessato di suo pugno, datato e sottoscritto).

La differenza tra queste forme di testamento è che mentre quello pubblico non necessita di pubblicazione ma deve solo essere registrato nel repertorio generale, quello segreto e quello olografo devono essere pubblicati per poter essere eseguibili. Da ciò consegue che all’ufficiale di stato civile dovrà essere prodotto:

  • copia autentica rilasciata dal notaio, nel caso di testamento pubblico;
  • copia autentica rilasciata dal notaio con l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione, sia per il testamento segreto che per quello olografo.

La legge 130/2001 (art. 3, c. 1, lett. b, n. 1) prevede anche che il testamento possa essere disatteso qualora “i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa”. Tuttavia il legislatore non ha disciplinato nel dettaglio questo aspetto (come avrebbe dovuto fare in base a quanto espresso nella stessa legge 130/2001) e pertanto si ritiene che per superare un testamento non sia sufficiente una semplice dichiarazione sottoscritta dal defunto, che non fornisce alcuna garanzia riguardo alla sua autenticità.

iscrizione alla società di cremazione

Nel caso in cui il defunto abbia aderito, in vita, ad una Società per la Cremazione, l’ufficiale di stato civile dovrà acquisire la dichiarazione da parte del rappresentante legale della società nella quale si certifica che il defunto è rimasto iscritto fino al momento del decesso.

Anche in questo caso la previsione legislativa prevede che l’iscrizione non debba essere considerata qualora “i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione alla socrem”. Ma per questo valgono le stesse considerazioni fatte al punto precedente.

La norma prevede anche che l’iscrizione alla socrem “vale anche contro il parere dei familiari”, a dimostrazione che la volontà del defunto è prioritaria.

Esclusa la presenza di un testamento o di una iscrizione alla Socrem, è necessaria la volontà dei familiari o meglio del coniuge/unito civilmente, se presente, o di tutti i parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 cod. civ.

I parenti, cioè coloro che discendono da uno stesso stipite (art. 74), hanno titolo a manifestare la volontà del defunto soltanto qualora lo stesso non sia coniugato/unito civilmente, vale a dire se è celibe, vedovo oppure divorziato (Si rammenta che nel caso di separazione personale, dato che questa non interrompe il rapporto di coniugio, competente a manifestare la volontà alla cremazione è il coniuge separato e non, ad esempio, i figli o altri parenti).

Nel caso di assenza del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto, sono necessari i parenti a partire dai più prossimi: quindi i figli, a seguire i nipoti e così via, fino al 6^ grado.

Facendo la norma riferimento in maniera generica ai parenti devono intendersi sia quelli in linea retta (figli, nipoti, ecc.) che quelli in linea collaterale (fratelli o sorelle, i figli di questi e così via), calcolati come previsto dagli artt. 75 e 76 del codice civile: che sono i parenti ad avere titolo a manifestare la volontà, è che se questi non ci sono, non potranno essere gli affini.

Come fare

La domanda per la cremazione è indirizzata al Sindaco del comune di decesso o al Sindaco dove sono sepolti i resti mortali del congiunto.
Può essere presentata personalmente dal coniuge o da un parente prossimo del defunto, ma anche tramite un loro incaricato (addetto Impresa di Onoranze Funebri).
Alla richiesta di cremazione sono allegati:
la volontà del defunto di essere cremato nelle forme sopra descritte; il certificato del medico necroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'autorità giudiziaria (non necessario per la cremazione di resti mortali). copia del documento di identità valido del richiedente.
Le ceneri possono poi essere tumulate in cimitero , oppure conservate in abitazione
( affidamento ) o disperse in natura ( dispersione ).
L'affidamento e la dispersione possono essere richieste solo se il deceduto aveva dichiarato di voler essere affidato/disperso prima di morire.

Cosa serve

Per ottenere l'autorizzazione alla sepoltura o la cremazione, deve essere presentata apposita richiesta scritta all'Ufficio di Stato Civile e Polizia Mortuaria

Cosa si ottiene

cremazione

Tempi e scadenze

Scadenze: Al momento del decesso o all'esumazione/estumulazione dei resti mortali.

Quanto costa

Le istanze e le autorizzazioni alla cremazione, affidamento e dispersione scontano l'imposta di bollo da 16,00 euro.
Le manifestazioni della volontà ad affidare e a disperdere, espresse dagli aventi titolo, scontano l'imposta di bollo da 16,00 euro.
Modalità di pagamento le marche devono essere precedentemente acquistate in tabaccheria.

Procedure collegate all'esito

e-mail telefonicamente allo sportello

Accedi al servizio

Denunce di nascita, morte, matrimoni, unioni civili, divorzi, cittadinanza.

Via Vittorio Veneto, 23

41042 Fiorano Modenese

Dove rivolgersi

Sede di URP, Demografici, Cimiteriali, ufficio Tari e messo

Ulteriori informazioni

Normativa: D.P.R. n. 285 del 10/09/1990
Legge n. 26/2001
Legge n. 130/2001
D.P.R. n. 254/2003
Legge Regionale n. 19/2004 e successive modifiche ed integrazioni
Delibera di Giunta Regionale n. 10/2005
Delibera di Giunta Regionale n. 1622/2008
Altre informazioni: Una volta autorizzate la cremazione con la tumulazione dell'urna o la cremazione con l'affidamento o la dispersione delle ceneri non è in nessun modo possibile richiedere la modifica della natura delle autorizzazioni;
In caso di morte dell'affidatario, l'urna deve essere riconsegnata in un cimitero;
La dispersione delle ceneri è ammessa in natura lontano da manufatti urbani su terreno pubblico o privato con l'autorizzazione del proprietario.

Modulistica

Contatti

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Ultimo aggiornamento: 29-01-2024, 14:27

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