A chi è rivolto
Cittadino
Descrizione
Con l'entrata in vigore del d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Come fare
Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:
- vogliono separarsi o divorziare in modo consensuale;
- siano residenti a Fiorano Modenese (almeno uno), oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso, a Fiorano Modenese, oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Fiorano Modenese l'atto di matrimonio;
- non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
Gli accordi si concludono con tre appuntamenti.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo: assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti), 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio.
Cosa serve
E' necessario presentare un'apposita domanda all'ufficio di stato civile
Cosa si ottiene
separazione, divorzio
Tempi e scadenze
Tempi: L'accordo di separazione/divorzio viene concluso con tre appuntamenti:
- il primo dove le parti avviano il procedimento, rilasciano le loro dichiarazioni e ricevono tutte le informazioni;
- il secondo dove sottoscrivono l'atto con cui dichiarano la loro volontà di separarsi/divorziare (atto dichiarativo);
- il terzo dove confermano per iscritto il loro accordo a separarsi/divorziare (atto di conferma). La separazione/divorzio decorre dalla firma dell'atto dichiarativo di separazione/divorzio (secondo appuntamento).
Scadenze: Non esistono termini dalla data del matrimonio per richiedere la separazione personale tra i coniugi. I termini per richiedere il divorzio consensuale sono invece di 6 mesi dalla separazione, nel caso di separazione consensuale, e di 1 anno dalla separazione, nel caso di separazione giudiziale. Tra l'atto dichiarativo di separazione/divorzio e l'atto di conferma devono trascorrere almeno 30 giorni. Una volta fissata la data di conferma della separazione/del divorzio, la mancata comparizione equivale a mancata conferma.
Quanto costa
Con Delibera di Giunta Comunale n. 118/2014 è stato fissato l'importo del diritto fisso esigibile per le separazioni/divorzi, davanti all'ufficiale dello stato civile, come pari all'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio, quindi, ad oggi, pari a 16,00 euro. Modalità di pagamento versamento presso la tesoreria Comunale.
Procedure collegate all'esito
Via e-mail, telefonicamente, allo sportello è possibile richiedere un appuntamento per dare avvio al procedimento di separazione/divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile e ricevere le prime informazioni.
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Dove rivolgersi
Ulteriori informazioni
Controlli: Su tutte le dichiarazioni rese dai coniugi.
Normativa: Legge n. 898/1970, n. 898; D.L. n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014; Legge n.55/2015.
Altre informazioni: All'ufficio di Stato Civile non compete alcun tentativo di riconciliazione tra i coniugi.
L'ufficiale dello stato civile non fornisce assistenza o consulenza ai coniugi soprattutto relativamente ai patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi possono rendere la dichiarazione e la conferma degli accordi di separazione/divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile in presenza di un avvocato di loro fiducia.
E' possibile per i coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relative a patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali. Sarà necessario concordare degli appuntamenti. Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.
In presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti i coniugi possono separarsi/divorziare/modificare le condizioni dei loro accordi mediante Convenzione di Negoziazione Assistita davanti ad Avvocati.
L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi). La procedura prevede:
che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
- di figli maggiorenni incapaci;
L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del Pubblico Ministero stesso, al Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila Euro. L’accordo da inoltrare al Comune di Fiorano Modenese potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale:
pec comunefiorano@cert.fiorano.it
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Ultimo aggiornamento: 29-01-2024, 14:37