A chi è rivolto
Cittadino
Descrizione
L’unico articolo consta di 69 commi così suddivisi:
- dal comma 1 al comma 35 sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso:
- dal comma 36 al comma 65 sono regolamentate le convivenze di fatto riguardanti sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso.
Descrzione delle Unioni Civili
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni;
in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
Il cognome
Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione. Esempio: Unione tra i signori Rossi e Bianchi, le parti possono scegliere l'uno o l'altro come cognome della coppia. Qualora venga scelto Rossi, il sig. Bianchi potrà anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune, e quindi potrà chiamarsi Bianchi Rossi o Rossi Bianci.
La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniiti civilmente debbano cambiare il propiro cognome.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori
Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
In caso di decesso
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
Come fare
I richiedenti devono essere maggiorenni, dello stesso sesso e di stato civile libero, possono essere cittadini italiani o stranieri. La richiesta di costituzione dell'unione civile può essere fatta in qualsiasi comune italiano. Nel giorno fissato per la costituzione dell'unione dovranno essere presenti anche due testimoni.
Costituiscono impedimento alla costituzione le seguenti situazioni:
- la sussistenza per una delle parti di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile;
- l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
- la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’art. 87, comma 1 del codice civile, non possono altresì contrarre unione civile lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte. Il servizio è su appuntamento.
Cosa serve
Chi intende costituire un'Unione civile deve fare apposita domanda all'Ufficiale dello Stato Civile, tramite consenga a mano, all'ufficio protocollo, servizio postale, fax, posta elettronica/PEC.
Cosa si ottiene
unione civile
Tempi e scadenze
Tempi: Uno degli interessati avvia il procedimento utilizzando il modello di Avvio procedura ai fini dell’unione civile . Accertati positivamente i requisiti, l'ufficio, invita, entro 30 giorni, entrambi i richiedenti a formalizzare la richiesta di costituzione dell'unione civile e fissare la data dell'unione civile entro i successivi 180 giorni. Scadenze: L'unione Civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla comunicazione dell'Ufficiale dello Stato Civile dell'accertamento positivo dei requisiti.
Quanto costa
Il costo è relativo al noleggio della sala per la costituzione dell'Unione Civile. I costi sono i medesimi previsti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 122/2015 per le celebrazioni dei matrimoni civili e, analogamente, si differenziano in base alla residenza o meno degli interessati, alla giornata e alla sala richiesta. Per tutti i dettagli sui costi si rimanda Allegato C della D.G. n. 122/2015. Modalità di pagamento In contanti presso la tesoreria comunale o attraverso bonifico postale o bancario. Per tutti i dettagli sulle modalità di pagamento si rimanda al relativo Avviso di Pagamento presente nella sezione modulistisca .
Procedure collegate all'esito
Sul sito web
via e-mail
telefonicamente
allo sportello
Accedi al servizio
Dove rivolgersi
Ulteriori informazioni
Controlli: Su tutte le dichiarazioni degli interessati.
Normativa: Legge n. 76/2016; D.Lgs n. 5/2017; D.Lgs n. 6/2017; D.Lgs n. 7/2017; Delibera di Giunta Comunale n. 122/2015, Allegato A, Allegato B, Allegato C e "Disciplina organizzativa per il servizio collegato alla celebrazione dei matrimoni civili".<br>Altre informazioni: Unione civile di cittadino straniero. Il cittadino straniero che vuole costituire un'unione civile in Italia deve essere in possesso del nulla osta di cui all'art. 116 c.1 del C.C. nel quale l'Autorità Straniera attesti che non esistono impedimenti a costituire un'unione civile fra persone dello stesso sesso. Se lo Stato di appartenenza non riconosce le unioni civili si applica la legge italiana (ex art. 32-ter D.Lgs n. 7/2017); il cittadino dovrà portare quindi idonea documentazione attestante il suo stato libero.
Unione civile avvenuta all'estero. E' ammessa la trascrizione dell'Unione in base a specifiche condizioni. Per informazioni contattare l'ufficio.
Contestualmente alla dichiarazione di formare un'unione civile le parti possono: 1) Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile. Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione. Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge dello stato di cui sono cittadini per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art.30 legge 218/1995). 2) Scegliere un cognome comune (art.1 comma 10 legge 76/2016) La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi; se diverso dal proprio, la parte dovrà dichiarare se intende anteporlo o posporlo al cognome originario. Si rammenta che la scelta relativamente al cognome comune effettuata davanti all'ufficiale dello stato civile non implica un cambio delle proprie generalità anagrafiche.
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Ultimo aggiornamento: 29-01-2024, 14:42